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→ Costruire il bilancio di esercizio

La predisposizione del bilancio di esercizio da parte degli amministratori deve superare due ordini di problemi:

- problemi di forma;

- problemi di sostanza.

I problemi di forma legati alla predisposizione del bilancio di esercizio riguardano la struttura e il contenuto dei documenti che vanno a costituire il bilancio stesso (prospetto dello stato patrimoniale, prospetto del conto economico).

I problemi di sostanza sono legati alla quantificazione dei valori da inserire nei documenti che costituiscono il bilancio, in poche parole i criteri di valutazione.

Su Fiscooggi leggiamo che "con la modifica dell'articolo 2423-bis del codice civile, il legislatore ha arricchito i postulati a fondamento della redazione del bilancio - ovvero le regole di carattere generale che chi elabora il documento di fine esercizio è chiamato a rispettare - di un nuovo principio, in base al quale la valutazione delle voci deve essere fatta ... tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato. Si è, in tal modo, voluto dare il giusto rilievo a un noto principio - quello della prevalenza degli aspetti sostanziali su quelli formali - già contenuto nei principi contabili nazionali (documento n. 11) e internazionali, nonché fortemente caldeggiato dal legislatore comunitario, che, nell'articolo 2 della direttiva 2003/51/Ce, sottolinea come gli Stati membri possono prevedere che nei conti di fine esercizio si tenga conto della sostanza dell'operazione o del contratto.
Lo scopo del principio, già recepito, peraltro, nei bilanci delle imprese bancarie, è quello di fornire un quadro quanto più possibile fedele della realtà economico-patrimoniale dell'impresa, dando indicazioni circa l'effettiva realtà che sottende gli aspetti giuridico-formali dei fatti di gestione.
Il redattore del bilancio dovrà, pertanto, approntare il documento di fine anno tenendo conto di tale regola generale, laddove ciò non sia in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio.
"

Cosa significa considerare la funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato (articolo 2423 bis c.c.)?
La volontà del legislatore è stata quella di prevedere che la rappresentazione in bilancio degli avvenimenti economici, venisse effettuata secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.

Ne è un tipico esempio il leasing. Se formalmente il leasing è un contratto di locazione, da un punto di vista sostanziale, invece, il leasing finanziario costituisce una forma di finanziamento per l'uso di un bene, garantito dal mantenimento in capo alla società concedente della proprietà del bene stesso fino al momento del suo eventuale riscatto da parte del locatario.

Come si legge su ragioneria.com il Legislatore, come si deduce dalla relazione di accompagnamento al D.Lgs. n. 6, con l'espressione "tenendo conto della funzione economica dell'elemento" si riferisce al postulato della prevalenza della sostanza sulla forma, concetto già indicato nel principio contabile n. 11, nonche' nei principi contabili internazionali e nella recente regolamentazione comunitaria , i quali prescrivono quale criterio generale che nella redazione dei bilanci debba venir privilegiata la sostanza delle operazioni rispetto alla forma legale.
L'applicazione del postulato della prevalenza della sostanza sulla forma è, quindi, ora resa obbligatoria dalla norma, nei casi in cui ciò non sia espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio.


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